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in data 08-06-2011 10:15
Scopro solo oggi con ORRORE, (e nè la ditta ebay nè la ditta paypal mi hanno informato di questo cambiamento del regolamento) che l'acquirente può tranquillamente aprire una contestazione paypal per oggetto non ricevuto spedito posta prioritaria e in pochi giorni si riprende i soldi automaticamente con paypal. Il venditore che ha invece regolarmente spedito resterà senza soldi e senza oggetto. Tutto ciò è ILLEGALE, in base al Codice Civile, vedersi gli svariati articoli presenti che attribuiscono la resposabilità al vettore Poste Italiane e non a chi spedisce. Il venditore non ha ricevuta e non può dimostrare la spedizione ma anche l'acquirente potrebbe invece aver ricevuto l'oggetto e RUBARE quindi il denaro. Tale situazione colpisce pesantemente i piccoli venditori come il sottoscritto (libri usati) che non possono far pagare 4 euro di raccomandata invece di 2 euro perchè pochi comprerebbero libri usati gravati da questa spesa di spedizione. saluti statemi bene. danilo
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in data 29-08-2014 14:42
@pimp_my_cards ha scritto:Il venditore non è tenuto a dimostare nulla perchè la posta prioritaria in sè non ha prova di spedizione.
Semmai è l'acquirente che deve dimostare che il venditore si è tenuto i soldi e non ha spedito, se vuole accusarlo di truffa in sede giudiziaria. In Italia infatti esiste la presunzione di innocenza o non ti risulta?
E il rimborso che paypal fa all'acquirente, non è obbligato affatto dalla legge Italiana, che anzi afferma principio totalmente diverso (art.1510 comma 2 c.c.), ma è dettao semplicemente da una sua politica commerciale volta ad aumentare la diffusione di questo strumento di pagamento su cui paypal stesso guadagna.
Quindi l'acquirente che sceglie prioritaria si assume la responsabiità della mancata consegna, esattamente come quando sceglie spedizione non assicurata e la merce gli arriva danneggiata. Che poi paypal decida altrimenti questo è tutto un altro discorso.
Il tuo mondo gira al contrario, non so se te ne rendi conto.
Il venditore deve dimostrare eccome di aver spedito altrimenti rischia come minimo l'inadempienza contrattuale (ed i danni eventualmente derivanti) e come massimo (se c'è il dolo) la truffa.
L'articolo 1510 che tu citi a sproposito come molti altri dice che il venditore deve affidare la cosa al vetrtore e questo trasferimento deve essere dimostrabile OVVIAMENTE:
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza [1182], ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa (1). Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta (2) deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore [1678] o allo spedizioniere
Non basta che dica di averlo fatto ma deve dimostrarlo.
Con il tuo ragionamento nessun truffatore vero andrebbe in galera per il solo fatto di scrivere in una inserzione una frase senza senso e vessatoria come " Non so se spedisco, chi compra accetta questa clausola a prescindere e deve semplicemente credere ala mia buona fede perchè esiste in Italia la presunzione di innocenza".
Ne ho lette di cose senza senso in giro per il forum ma questa, sinceramente, va sul podio direttamente, probabilmente sul gradino più alto.
L'acquirente non si assume NULLA, neanche se firma un contratto del genere, perchè una clausola vessatoria rende nullo quel contratto.
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in data 29-08-2014 14:44
Va bene hai ragione tu, rilassati.
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in data 29-08-2014 14:47
@pimp_my_cards ha scritto:Va bene hai ragione tu, rilassati.
Io sono rilassatissimo!
Stai sereno anche tu, mi raccomando.
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in data 29-08-2014 15:12
Rimango rilassato ma vorrei aggiungere anche un altro dettaglio.
Quando il venditore trasferisce il bene al vettore affinché lo consegni scarica sull'acquirente il rischio e sul vettore la responsabilità della custodia e della consegna del bene.
In caso di problemi con la spedizione quindi è il vettore che ne dovrebbe rispondere.
Nel caso della prioritaria l'acquirente è privato anche di questo diritto, perchè non essendo dimostrabile l'affidamento del bene ed essendo la prioritaria una spedizione che non prevede reclami, l'acquirente non potrebbe rivalersi nemmeno su chi quel tipo di spedizione la gestisce e ne ha la responsabilità.
La prioritaria è utilizzabile solo per la corrispondenza cartacea SENZA valore, quindi utilizzarla per l'invio di merci (anche se di basso o irrisorio valore) contravviene anche alle caratteristiche contrattuali fissate da Poste Italiane per l'utilizzo della posta prioritaria.
Che relax!
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in data 06-03-2015 11:26
Mi dispiace, ma avete torto entrambi... 🙂 L'articolo citato:
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza [1182], ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa (1). Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta (2) deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore [1678] o allo spedizioniere
Presenta anche una frase incidentale: "Salvo patto o uso contrario"
Se l'acquirente sceglie prioritaria e il venditore lo avverte dei rischi, della non tracciabilità, e dichiara di non assumersi le responsabilità, e l'acquirente accetta, la colpa è solo ed esclusivamente dell'acquirente, ed in sede giudiziaria (fidatevi lo so per molta esperienza) il torto verrà atribuito all'acquirente (dato che ha stipulato per iscritto via email patto contrario). Ci sarebbe anche la via dell'uso contrario, ma non mi voglio dilungare troppo...
Altra cosa sono le regole di PAYPAL.
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in data 06-03-2015 13:57
Basta spedire solo in raccomandata e si risolvono tutti i problemi (o quasi).
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in data 06-03-2015 14:03
Hai riesumato un post piuttosto antico.
Comunque non è così. Il patto deve essere fonte di un accordo esplicito e sottoscritto. Nessun accordo contrattuale propinato in precedenza può esulare dal diventare norma vessatoria e quindi nulla se non esiste specifica e consapevole accettazione da parte di chi acquista. Come in tutti i contratti che tali norme riportano la cosa deve essere fatta con metodo manifesto, la firma, e consapevolmente. E non deve esistere alcuna forma di obbligatorietà e nemmeno di costrizione che non lasci la libera scelta ed il libero accordo. Una pubblica offerta come una inserzione non presenta affatto questa caratteristica e nemmeno quella, eventualmente, di potere denunciare in qualche maniera la cosa o potere esprimere la riserva da parte dell'acquirente. Quindi è, e permane, a tutti gli effetti una norma vessatoria. Inoltre c'è il concetto dell'inadempienza in quanto l'articolo 1510 presuppone come primo punto il dovere della consegna del bene da parte di chi vende verso chi acquista. Se quindi non esiste un solo modo per dimostrare che l'obbligo è stato assolto, credo saprai bene che la semplice affermazione della parte coinvolta non basta, l'inadempienza ci sta tutta. Non parliamo dell'uso contrario che è addirittura una questione che riguarda un accordo preventivo pre contrattuale tra le parti prima addirittura che l'esecutività di un contratto stesso abbia effetto.
Anche queste sono cose viste per esperienza personale molteplice e che verte per l'ordinaria giurisprudenza corrente praticamente tutta sullo stesso versante, oltre ad avere una numerosa casistica sia per quanto riguarda giudizi di merito ed anche sentenze di cassazione. Inoltre è anche un principio che non solo trova accoglimento nella normativa italiana e nella corrente giurisprudenza, ma è anche un cardine importante delle transazioni internazionali e dei vari trasferimenti di merci tra una nazione e l'altra, tanto da essere norma che è contemplata in molteplici accodi internazionali, non ultimo lo scambio universale della posta.
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in data 03-02-2016 01:10
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in data 05-10-2017 00:04
volevo sapere per favore come si fa a convertire in reclamo la contestazione aperta da un acquirente
devo aprire anch'io una contestazione e poi posso convertirla?grazie
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05-10-2017 09:13 - modificato 05-10-2017 09:14
@6thefallen9 ha scritto:volevo sapere per favore come si fa a convertire in reclamo la contestazione aperta da un acquirente
devo aprire anch'io una contestazione e poi posso convertirla?grazie
Se parliamo di una procedura aperta attraverso eBay in base alla Garanzia Cliente eBay non si può fare.
Se invece parliamo di una controversia PayPal nella pagina della controversia sul tuo conto PayPal hai la possibilità di convertirla in reclamo, purché ovviamente non sia già stata convertita in reclamo dall'acquirente.
Nonostante in ambedue i casi i soldi vengano bloccati da PayPal e rimborsati attraverso PayPal in un caso la faccenda è gestita interamente da eBay, nell'altro interamente da PayPal.
Io penso che ai sensi dell'esenzione dalla prova di consegna non dovrebbe cambiare nulla, se quel tipo di protezione per il venditore è prevista da PayPal (anche se non scritta negli Accordi) dovrebbe essere applicata a prescindere....................ma ovviamente non possiamo averne la certezza, il dubbio che sia applicata invece a "discrezione" serpeggia da sempre e temo moriremo senza averlo mai completamente fugato.
Ciao
