Se ti "beccano" paghi per tutti
Decreto "competitività": siamo alle solite. Il legislatore emana un provvedimento che riguarda anche le attività on line, con norme quantomeno confuse. E on line si levano discussioni e proteste. Come al solito, si eviterebbe buona parte di queste discussioni se si leggessero le norme con la dovuta attenzione.
Infatti è stato scritto che l'art. 1, c. 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 potrebbe uccidere il commercio elettronico e in particolare le aste on line, che introdurrebbe nuove responsabilità per i provider e via lamentando.
Le cose non stanno esattamente così. I problemi e i motivi di disappunto non mancano, ma riguardano altri aspetti. Tanto per incominciare, le nuove disposizioni incidono su materie già regolate da norme di legge: da una parte il commercio elettronico, disciplinato dal decreto legislativo 70/03, che attua la direttiva 2000/31/CE, e dall'altra la legge sul diritto d'autore, con la telenovela degli emendamenti e contro-emendamenti alla famigerata "legge Urbani" (e mentre la commissione Vigevano pubblica un secondo rapporto - 7,8 MB - in vista del riordino legislativo della materia).
Il comma in discussione dice:
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza...........
.....................................
Coloro che si adoperano... Un altro punto che richiede qualche precisazione. Si noti, per inciso, la perversa tendenza del legislatore di oggi a complicare il linguaggio. "La stessa pena si applica..." dice la vecchia norma del codice penale, mentre la nuova non può fare a meno dell'inutile circonlocuzione "la sanzione di cui al presente comma".
L'espressione "coloro che si adoperano" implica un comportamento attivo, non una semplice omissione o negligenza, e tanto meno un comportamento al quale un soggetto non è tenuto. Questo basta a escludere la responsabilità del gestore di un sito di aste on line, che secondo una giurisprudenza ormai concorde si limita a mettere a disposizione uno spazio web e non interviene attivamente nella transazione (e per questo il termine "asta" non è appropriato).
ciao