Per arricchire l'argomento sull'iva intracomunitaria
B) operazioni con soggetti passivi (operazioni business to business – B2B)
Nelle disposizioni vigenti, per determinare il luogo delle prestazioni di servizi si tiene conto sia del luogo di stabilimento del soggetto passivo, sia dello Stato membro in cui il destinatario è iscritto ai fini IVA.
A seguito delle modifiche previste, la regola generale sarà il luogo in cui è stabilito il destinatario.
Le deroghe saranno semplici da un punto di vista amministrativo e, soprattutto, saranno unicamente quelle necessarie a rispecchiare meglio il luogo del consumo effettivo.
Nei programmi della Commissione, tale obiettivo sarà raggiunto attraverso il meccanismo del reverse charge, ovvero attraverso l'estensione dei casi in cui sarà il cessionario o il committente che provvederà a versare l'imposta attraverso l'autofatturazione. In questo modo sarà assicurato il principio generale della tassazione nel luogo di consumo.
La Commissione sottolinea che l'applicazione di quanto detto sinora è collegata alla soluzione di altri problemi tra cui:
l'individuazione della sede che effettua o riceve effettivamente la prestazione: a tale proposito dovrebbero essere fissati dei criteri base, anche se la Commissione è consapevole che ciò non servirebbe necessariamente a semplificare la questione
la rilevanza ai fini Iva delle prestazioni di servizi effettuate tra filiali diverse di una società o tra una filiale e la sede principale facenti capo alla stessa persona giuridica. La Commissione ritiene che queste operazioni non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, ma alcuni Stati membri non condividono tale impostazione. Per evitare incertezze ed errori, la Commissione reputa opportuno introdurre una disposizione specifica che confermi la sua posizione.
L'effetto di questa modifica è duplice. Oltre a fornire un importante contributo al raggiungimento della semplificazione degli adempimenti (il prestatore non ha alcun obbligo Iva, nemmeno di identificazione nel Paese del cessionario/committente), la novità è apprezzabile anche dal punto di vista della concorrenza.
Il luogo di residenza del prestatore/cedente non sarà più discriminante per la scelta dello stesso da parte del committente: in ogni caso, il committente dovrà comunque assolvere l'Iva con l'aliquota applicabile nel suo Stato membro.
leo
