Ecco la risposta, che solo oggi ho potuto recuperare (sto facendo l'ICI e le tasse per gente che in teoria mi dovrebbe pagare per farlo...)
Nuove iniziative imprenditoriali: l'articolo 13 della legge 23.12.2000 n. 388 ha previsto, per le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa, la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di impresa determinato ai sensi dell'articolo 79 del Tuir (nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2003).
Lo stessi art. 13 prevede poi al comma 6. “Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette,dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.”
Precisa la circolare 3.1.2001 n. 1 al punto 1.9.1 che l’imposta sostitutiva è ai fini Irpef (ed addizionali relative) ma “restano per contro immutati gli obblighi sostanziali in materia Iva ed Irap”.
Aggiunge la Circolare 26.1.2001 n. 8, punto 1.3 : “Dall'esonero dall'obbligo di effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si deduce l'esonero anche dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA. Di conseguenza, l'eventuale imposta a debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA andrà versata entro i termini stabiliti per il versamento dell'IVA annuale”.
Conclusioni: gli obblighi formali Iva sui documenti da emettere ci sono tutti. L’Iva deve essere pagata a saldo con la dichiarazione annuale e non periodicamente – in quanto non ci sono le liquidazioni periodiche. Pertanto devi operare normalmente in caso di acquisto UE, salvo non registrare l’operazione ma effettuando solo la liquidazione finale (N.B. i documenti devono essere perfetti, comunque, anche se non registri!)
Allora, che fai? Paghi???;-)