x Nautica (ti incollo un mio intervento in analogo caso
sul forum power seller)
ti voglio dare delle informazioni che forse ti daranno un pò di tranquillità.
La ratio della COMUNICAZIONE ( e bada bene non AUTORIZZAZIONE) al comune dove ha sede la ditta che vende nelle forme speciali (corrispondenza, televendita, porta a porta ed e-commerce) non è fiscale ma di "ordine pubblico". Il comune attraverso la polizia comunale deve solo accertarsi che nella sede indicata come sede sociale effettivamente esiste la ditta!
La fiscalità dipende in maniera esclusiva dalla DICHIARAZIONE di attività all'Agenzia delle entrate/IVA.
Sono cose ben distinte e dalle quali scaturiscono situazioni diverse.
Se non si fa la comunicazione al comune ci sono due casi:
A) La ditta svolge in maniera esclusiva l'attività di vendita nelle forme speciali. In questo caso, essendo l'accertamento della polizia municipale un fatto essenziale all'oggetto dell'attività aziendale, tale comunicazione e controllo deve essere preventivo all'inizio dell'attività
B) Tuo caso:
La ditta svolge la propria attività anche nelle forme speciali (s'intende stessa sede). In questo caso la comunicazione al comune non dovrebbe neanche essere necessaria, ad interpretare la legge dello Stato. Ma in ogni caso non guasta farla.
Per quanto riguarda la fiscalità il principio fondamentale è che tu sia in possesso di una partita iva, cioè che tu sia conosciuto al fisco, e laddove necessitassero possieda le dovute autorizzazioni (per esempio la licenza di pubblica sicurezza nel commercio di oggetti preziosi ex Tab XI del vecchio REC). Se vendi e produci la prevista documentazione fiscale quello che possono contestara è niente, anche se per esempio non hai fatto la dovuta variazione o ampliamento dell'attività all'IVA.
Quindi ricapitolando:
se fai attività economica senza partita iva (attenzione un'attività si desume dal grado di organizzazione e non dal numero e qualità della merce o servizi ceduti nè tantomeno dal giro d'affari o dal reddito) le conseguenze sono molto gravi e pesanti.
Per tutto il resto ogni conseguenza è minima e per giunta facilmente ed eternamente contestabile!!!!
Molto importante, per la legge di tutela dei consumatori nelle vendite con offerta diretta al pubblico, è attenersi al principio di rendere facilmente identificabile il venditore nelle offerte(pubblicità dei dati aziendali) e fare riferimento alle regole per l'esercizio del diritto di recesso. Anche qui le conseguenze non sono molto gravi, ma fare le cose bene evita un sacco di rotture di spalle.
Quindi stai tranquillo ma in ogni caso se non hai chiaro il quadro della situazione chiedi al tuo commercialista..... oppure trovatene uno nuovo....magari con una buona base giuridica!!!
ciao,
leo
