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Contenuto difforme e merce danneggiata

rehald
Utente della Community

L'oggetto di cui sopra descrive due casi diversi che vengono talora mescolati in un unico caso quando l'acquirente si rivolge al venditore per il risarcimento. Se si chiede il risarcimento per il contenuto difforme da quello offerto al pubblico in vendita è una cosa, se lo si chiede per la merce danneggiata è un'altra cosa.

Se ho comprato mele e tu mi consegni pere, l'oggetto è difforme; se ho comprato mele e me le consegni schiacciate, si tratta di merce danneggiata, e si apre la questione del risarcimento del danno da parte del responsabile, presumibilmente chi ha effettuato la consegna, il vettore. Viceversa la consegna di oggetto difforme presuppone che il responsabile sia il mittente che ha inviato una cosa al posto di un'altra.

Nelle richieste risarcitorie dei compratori non si avverte questa importante differenza di situazioni che riguarda l'attribuibilità presumibile della colpa e quindi l'escussione del responsabile presunto. Perché a meno di non voler dire che il venditore ha inviato merce già danneggiata e quindi difforme da quella offerta al pubblico, la cosa non ha molto senso. Ma sarebbe un'affermazione gratuita non essendo stati presenti alla consegna del pacco e non avendo esibito la forma del medesimo. Lascerebbe supporre che il pacco fosse esteriormente perfetto ma il contenuto danneggiato, ed allora non si capisce come sia possibile affermare che con un pacco perfetto, il contenuto fosse mal imballato. Come fa un algoritmo a prevedere situazioni complesse e variabili? non può, perciò invece di moltiplicare il numero delle richieste risarcitorie, di vario esito tra mittenti delusi e destinatari soddisfatti, sarebbe più logico che il destinatario si rivolgesse al vettore per il risarcimento, piuttosto che al mittente al quale mancano prove circostanziali, e sopratutto non mescolasse situazioni diverse come il "contenuto difforme" con la "merce danneggiata"

 

Messaggio 1 di 23
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22 RISPOSTE 22

Rif.: Contenuto difforme e merce danneggiata

marioelegio
Utente della Community

Per l'acquirente non c'è differenza, che l'oggetto sia diverso o danneggiato, si parla sempre di non conformità.

La legge 206/05 stabilisce, all'art 129 commi 2 e 3, quali sono i criteri di conformità:

 

2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.


3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

 

Come vedi, un oggetto danneggiato non è idoneo all'uso e quindi non è conforme.

Inoltre sempre secondo il Codice del Consumo (d lgs 206/05 art.63 comma 1), fino al momento in cui l’acquirente entra materialmente in possesso del bene, il responsabile della perdita o del danneggiamento rimane il venditore professionista. Ciò comporta che il consumatore deve essere tutelato contro ogni danno che si verifichi durante tutte le fasi del trasporto. Inoltre se il danno emerge dopo la consegna, il professionista risponde comunque dei danni non immediatamente riconoscibili, ma imputabili al vettore o al trasporto.

 

 

ciao

mario

Messaggio 2 di 23
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Rif.: Contenuto difforme e merce danneggiata

Anch'io sono un consumatore, un privato cittadino che va garantito contro l'eventualità di truffe, di furto di identità, di manipolazioni fraudolente della merce per ottenere illecito arricchimento. Ho già scritto delle conseguenze della regolamentazione di Ebay a causa delle quali l'acquirente può realizzare guadagni illeciti facendosi risarcire in parte dal venditore e per l'intero dal vettore.

Un'altra conseguenza della regolamentazione dei rapporti tra venditore e compratore da parte di Ebay è che il primo viene spogliato del suo diritto a ricevere il pagamento. Ebay garantisce l'acquirente coi soldi del venditore che trattiene realizzando guadagni da interessi che non le spettano ed al medesimo tempo rende difficile e impossibile la collaborazione tra venditore e compratore perché il secondo dia al primo tutti gli elementi per poter essere risarcito dall'assicurazione del vettore. Perché il compratore dovrebbe perdere tempo ad aiutare il venditore fornendogli tutte le foto dei danni da comprovare al vettore? è sicuro di essere risarcito da Ebay, in pratica dalle successive vendite del mittente, e poco gli importa di collaborare per assicurare che egli sia indennizzato. Se avessi dei nemici che volessero in qualche modo fregarmi, sapendo che vendo le mie cose su Ebay gli basterebbe comprarle e scassarle per chiedermi il risarcimento e guadagnare chiedendolo anche al vettore.

A questo punto è meglio dirsi addio, io me ne vado perché non mi sento garantito in alcun modo dalla regolamentazione dei rapporti tra compratore e venditore su Ebay, anzi, mi sento trattato da bambino handicappato e cattivo in castigo. È un metodo analogo a quello di Zuckerberg e che non ho intenzione di bissare su Ebay. Ragion per cui questo è l'ultimo messaggio che scrivo, se non devo rispondere ad eventuali altri, in quanto chiudo il mio account. Il cliente si rivolga al vettore fornendogli tutti i dati richiesti e si faccia risarcire da lui.

Cordialmente, Rehald

 

Messaggio 3 di 23
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Rif.: Contenuto difforme e merce danneggiata

Non hai capito.

Non si tratta di una regolamentazione di ebay, ma di leggi della UE che si applicano a tutte le vendite a distanza B2C (tra venditore professionale e utente privato).

Contrattualmente ebay, come la maggior parte delle altre piattaforme, estende questa normativa anche ai rapporti C2C (tra privati).

 

ciao

mario

Messaggio 4 di 23
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Rif.: Contenuto difforme e merce danneggiata

È un comune caso di fraus legi facta che andrebbe risolto invece che favorito ... come dice il proverbio? Fatta la legge, trovato l'inganno e la UE purtroppo è governata da imbecilli, come ha dimostrato con la recente normativa sulla ristrutturazione ecologica delle case, che non è possibile rispettare, non fosse altro perché in Italia non c'è un adeguato numero di imprese edili tale da poter rispettare i termini della normativa, oltre al fatto che mettere un cappotto termico laddove il terreno ed il clima non lo consentono si traduce in un danno imposto da una normativa stupida. Ma lasciamo perdere, per brevità ...

 

Messaggio 5 di 23
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Rif.: Contenuto difforme e merce danneggiata

Lei riterrebbe utile, giusti i suoi rilievi, che i venditori accendano un'assicurazione propria per il caso che la merce arrivi rotta e debbano restituire l'importo percepito? mi pare evidente che l'assicurazione di Paclink non risarcisce certamente i mittenti, perché va svicolando rendendo difficile la prova del danno, del valore della merce e dell'identità del mittente, mettendola a rischio di furto di identità

 

Messaggio 6 di 23
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Rif.: Contenuto difforme e merce danneggiata

L'assicurazione rimborsa quasi esclusivamente in caso di smarrimento del prodotto, in caso di danneggiamento (anche correttamente segnalato dal destinatario) si appellano all'insufficienza dell'imballo.

Solo in casi eclatanti, di incidenti, rimborsano per danneggiamento.

 

ciao

mario

Messaggio 7 di 23
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Rif.: Contenuto difforme e merce danneggiata

Figurarsi quando è addirittura il compratore a favorire atteggiamenti del genere dicendo a chiare lettere che il pacco era mal imballato. Ne deriva che pagare l'assicurazione sulle spedizioni è perfettamente inutile e che il materiale fragile non si può inviare tramite corriere ma si deve vendere nell'ambito della provincia in cui l'oggetto si trova con ritiro da parte del compratore presso il domicilio del venditore

 

Messaggio 8 di 23
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Rif.: Contenuto difforme e merce danneggiata

Per l'UE aggiungerei anche il caso delle auto completamente elettriche. Vogliono che le auto in futuro siano solo elettriche e poi non si accorgono dell'inquinamento dell'estrazione dei materiali per le batterie in paesi extraUE dove non esistono norme ambientali (vedi inchieste Report/Presa diretta).

Per non parlare dei picchi di richiesta e probabili down della rete elettrica quando tutti saranno attaccati a ricaricare megabatterie da auto e della dipendenza dai paesi che hanno i minerali rari.

Messaggio 9 di 23
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Rif.: Contenuto difforme e merce danneggiata

Per non parlare poi dell'esodo estivo che costringerà gli automobilisti a fermarsi per giorni alla pompa in attesa che i lenti tempi di ricarica gli permettano di riprendere il viaggio in mezzo alla folla caratteristica della stagione estiva. Ma le vendite sono già in calo, la gente non è stupida. L'Unione Europea con la von der Leyen non ha fatto nulla di buono, anche l'obbligo della scatola nera su ogni veicolo è un insulto alla privacy dei cittadini europei. E la signora, sotto accusa per conflitto di interessi, ha anche il coraggio di ricandidarsi. Intanto se uscissimo dall'Europa e cambiassimo la moneta ritornando alla lira, ci sarebbe una svalutazione del 30%. La signora ci ha messo pure sull'orlo di una possibile guerra con la Russia ... figurarsi il disastro per l'Economia ... è una nota dolente che si aggiunge ad altre, l'Europa. Sarebbe stato meglio non farne parte

 

Messaggio 10 di 23
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