in data 07-11-2024 15:39
Buongiorno a tutti , ho spedito un vocabolario con piego di libri ordinario. Dopo 15 gg l'acquirente dichiara di non averlo ricevuto e fa intervenire ebay . Decisione finale..l'acquirente verrà rimborsato.
Ho contattato il centro servizi ebay e mi è stato riferito che non essendo tracciabile ha ragione l'acquirente. Inoltre, l'acquirente non è tenuto a sapere il significato di piego di libri ordinario .
trovo assurdo che venga previsto un tipo di trasporto come piego di libri se non si è in grado di tutelare acquisti e vendite, soprattutto fornendo spiegazioni non competenti
in data 07-11-2024 15:48
Buon pomeriggio,
il servizio di spedizione è offerto da chi vende... quindi tu... e sei tu che devi sapere a cosa vai incontro utilizzando un servizio non tracciato.
Ebay lascia libero arbitrio sui servizi che un venditore può utilizzare e non è corretto scaricarne la responsabilità.
Quindi, vien da se che non si può avere alcuna tutela se non sei in grado di dimostrare la spedizione e di conseguenza la consegna.
Buon pomeriggio.
in data 15-11-2024 13:03
Buongiorno non condivido, come venditore offro un servizio, e chi acquista sceglie e accetta il servizio.
Quindi è consapevole del rischio
A supporto allegato di una vendita con piego di libri dal quale si evince servizio selezionato dall'acquirente piego di libri.
Ribadisco che la responsabilità dovrebbe essere al 50%
E se eBay richiede tassativamente la tracciabilità non dovrebbe permettere altre forme. Nel momento in cui le prevede, deve anche essere in grado di gestirle, soprattutto nei termini di legge relativi agli inconterms.
in data 15-11-2024 13:40
Sono i termini di legge che stabiliscono che la responsabilità è esclusivamente tua.
Qui si parla di codice civile e non di regole di ebay.
ciao
mario
in data 15-11-2024 13:44
@margal4267 ha scritto:
...Ribadisco che la responsabilità dovrebbe essere al 50%
...
Ma non lo è... la responsabilità è solo tua, se offri un servizio di spedizione che sai bene non essere dimostrabile, chi ci perde sei solo tu... anzi, l'acquirente va a nozze... tanto se dichiara di non averlo ricevuto (anche se non è vero) tu non hai alcuna possibilità di dimostrare il contrario!
Buona giornata.
in data 15-11-2024 18:24
in data 15-11-2024 18:42
C.C. Art 1510 comma 2
con una spedizione non tracciata, non potrai provare l’affido sl corriere e quindi mai ti libererai dell’obbligo di consegna.
Il patto contrario non può essere invocato solo per il fatto che offri una spedizione non tracciata.
ciao
mario
in data 15-11-2024 19:13