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Intendevi dire: 

Codice civile art 1510 comma 2, cede realmente la responsabilità di smarrimenti all'acquirente?

giupa0
Utente della Community
Salve a tutti, ultimamente guardando diversi oggetti in vendita ho notato in alcune inserzioni di un venditore questa frase:

"Ricordo inoltre che in base alla legge del Codice Civile art. 1510, comma 2
non sono responsabile di danneggiamenti, furti o smarrimenti di pertinenza postale;
il mio lavoro termina nel momento in cui consegno il pacco,
eventuali reclami sono da fare agli uffici postali di pertinenza. "

Non sono molto aggiornata sulle regole di ebay, ma so che se l'oggetto non arriva il più delle volte si ha diritto a un rimborso, però leggendo questo articolo sembra il contrario, pur non concordando con le regole di ebay. È posibile questa cosa? Ho letto di questo venditore che minaccia denunce finché non vengono chiuse le controversie, ma che probabilità c'è che denunci davvero appellandosi a questa condizione scritta nell'inserzione? La mia è solo una curiosità in quanto non comprerò mai da un venditore del genere 😅
Messaggio 1 di 27
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26 RISPOSTE 26

Rif.: Codice civile art 1510 comma 2, cede realmente la responsabilità di smarrimenti all'acquirent

Scusa Moria ma io l'immagine di Odessa non la vedo e quindi non so a che cosa tu ti stia riferendo.

 

Però in base a quello che scrive ho risposto e queste attestazioni di spedizione io le ho viste e suppongo che siano le medesime dell'immagine postata. Hanno il nome del destinatario in una lista sequenziale, hanno la tipologia di spedizione ed hanno il costo della spedizione stessa e sono timbrate dalle poste con una data. Solitamente sono autoprodotte da chi spedisce e le poste le timbrano in funzione di ricevuta del denaro percepito. Quindi i dati di mittente e destinatario ci dovrebbero essere. 

 

Ma se mi dici che nell'immagine di odessa non ci sono forse ha messo qualche altra cosa e quindi io non saprei a questo punto.

Certo dovrei vedere l'immagine di odessa per capire se si tratti di qualche cosa d'altro, ma io intendo questo genere di documenti che certamente esistono.

 

Se le poste non accettano il reclamo la cosa è poco significativa perchè in ogni caso un utente si dovrebbe rivolgere ad un giudice, ovviamente, se un reclamo non viene accettato da colui che poi dovrebbe anche assumersi il carico delle responsabilità della cosa.

 

Il problema non è l'idoneità o meno della spedizione, che al massimo potrebbe influire sul tipo e sulla quantità del risarcimento da dare o sulla attribuzione di responsabilità, ma bensì sulla carenza del servizio e quindi sulla responsabilità della consegna.

 

Se il vettore prende in carico un plico di spedizione si suppone che lo debba consegnare e se non lo consegna si suppone che ne sia responsabile e quindi l'automatismo non arriva=colpa del mittente di tanto cara applicazione di Ebay o di Paypal, viene a cadere ed il vettore deve per forza di cose assumersi una responsabilità del mancato servizio.

 

Poi il concetto della congruità del metodo di spedizione. Siamo border line in molte situazioni. Sai bene che su questo aspetto sono d'accordo con te in ottima parte, però non vi è una copertura assoluta in questo senso per le poste. Una spedizione con lettera è una spedizione che serve a spedire documentazione e non oggetti. Non sono ammessi soldi od oggetti preziosi e conseguentemente nemmeno valori bollati per estensione.

 

Però sono ammessi "fogli di carta", per esempio ed in alcuni casi anche materiale che ha un valore in sé. Il piego di libri per esempio ammette spedizioni di libri e di altro materiale di editoria e quindi anche di un certo valore, anche se stiamo parlando di una spedizione ordinaria che alla fine risponde alla stessa funzionalità di una spedizione con posta 4 senza ricevuta..

 

Poi mi sovviene il materiale che comprava la ormai compianta chiaretta, per esempio, le cartoline da collezione. Per questo genere di materiale le poste sono comunque scusate e si possono dire non responsabili o possono dichiarare che la spedizione è inadeguata? Io ho qualche dubbio in merito. ed allora che succede in sostanza?

 

Può succedere anche che la responsabilità possa essere condivisa ed attribuita ad entrambi gli attori (mittente e vettore), oppure alternativamente ad uno od all'altro ovverosia al vettore se il giudice rileva che la spedizione sia comunque congrua oppure al mittente se il giudice rileva che non sia congrua.

 

Al vettore certamente se è dimostrato che non assolve al servizio dato per quello che riguarda il servizio da eseguire. Non è una cosa particolarmente "matematica" quindi la sordità del vettore nel volere assumere responsabilità o meno.

 

E' proprio per questa serie di autentiche realtà dei fatti che il mettersi letteralmente in mezzo a queste cose non gestibili facilmente, a mio avviso è stata una scelta del tutto infelice da parte di Ebay. Perché nei fatti si sono ficcati in mezzo ad un ginepraio.

 

Certo, forse se la qualità e la varietà dei servizi di spedizione fosse un pochino più ampia anche adattata al fatto che esiste un mercato online che sfrutta le spedizioni postali, se le poste assumessero un pochino più di responsabilità in merito magari mettendo in essere prodotti che altri servizi postali di altre nazioni invece hanno, la cosa forse cambierebbe un pochino probabilmente.

E se questi prodotti fossero più accessibili per prezzo e più precisi per servizio, molte di queste cose non avverrebbero e forse i problemi sarebbero un pochino meno, ma la realtà dei fatti è purtroppo questa.

 

p.s. Perdona l'ignoranza, ma che cos'è un "gnucco"? Il lavoro non va bene affatto, ma per evitare che tutto vada sott'acqua più di quanto c'è già ho cercato di porre rimedio quanto possibile e mi ci sono letteralmente perso dentro.

Messaggio 11 di 27
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Rif.: Codice civile art 1510 comma 2, cede realmente la responsabilità di smarrimenti all'acquirent

Mi spiace allora per il tuo lavoro, avevo frainteso.

 

Ora è chiaro, naturalmente il sistema sembra fatto apposta per penalizzare l'anello più debole della catena, la maggior parte degli acquirenti rinuncerà in partenza a qualsiasi tipo di rivalsa in caso di disservizio postale.

 

Sarebbe certamente auspicabile che il sistema di spedizioni si evolva rispetto alle nuove esigenze del mercato online, sarò pessimista ma non lo reputo probabile.

 

Non so perchè tu non veda l'immagine, probabilmente perchè non stai usando un pc.

 

Grazie ancora, ciao

#stay safe = keep the distance + use the mask + pay only with PayPal
Messaggio 12 di 27
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Rif.: Codice civile art 1510 comma 2, cede realmente la responsabilità di smarrimenti all'acquirent

giupa0
Utente della Community
Ringrazio tutti per avermi chiarito questo dubbio. Avrei però un'altra domanda riguardante un mio acquisto che è arrivato giusto poco fa che si collega a questo argomento.
Ho ricevuto una raccomandata contenente delle creme e dei liquidi (un tonico, acqua micellare) non si sa come si sono aperti e si sono riversati nella busta.
Da fuori era leggermente bagnata ma si sentiva poco per via del nastro adesivo che praticamente la copriva tutta. In questo caso non posso contestare nulla al venditore? Secondo quell'articolo non dovrebbe esserne responsabile poiché appena spedito sono cavoli miei. Nell'inserzione non citava nessuna legge, si tratta di un venditore normalissimo con qualche neutro e negativo ma non per motivi gravi.
Grazie ancora a tutti
Messaggio 13 di 27
Ultima risposta

Rif.: Codice civile art 1510 comma 2, cede realmente la responsabilità di smarrimenti all'acquirent

Ciao

 

Mi ricollego al messaggio di Moria solo per specificare un paio di cose: nell'immagine postata sono io ad aver nascosto la maggiorparte dei dati. Il venditore aveva solo cancellato il nome del destinatario.

 

l'originale è questa

 

https://imgur.com/a/QaCei3L

 

 

Spero anche Misterious riesca a vederla.

 

Ci sono i dati della libreria e del destinatario, non l'indirizzo, questo è vero....


^____^

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Qui ventum seminabunt et turbinem metent
Messaggio 14 di 27
Ultima risposta

Rif.: Codice civile art 1510 comma 2, cede realmente la responsabilità di smarrimenti all'acquirent

 

 


@giupa0  ha scritto:
Ringrazio tutti per avermi chiarito questo dubbio. Avrei però un'altra domanda riguardante un mio acquisto che è arrivato giusto poco fa che si collega a questo argomento.
Ho ricevuto una raccomandata contenente delle creme e dei liquidi (un tonico, acqua micellare) non si sa come si sono aperti e si sono riversati nella busta.
Da fuori era leggermente bagnata ma si sentiva poco per via del nastro adesivo che praticamente la copriva tutta. In questo caso non posso contestare nulla al venditore? Secondo quell'articolo non dovrebbe esserne responsabile poiché appena spedito sono cavoli miei. Nell'inserzione non citava nessuna legge, si tratta di un venditore normalissimo con qualche neutro e negativo ma non per motivi gravi.
Grazie ancora a tutti


Ciao

 

Credo che in questo caso tu debba aprire un reclamo per oggetto non conforme.

 

La mia raccomandazione è sempre quella di accettare i pacchi con riserva, anche quelli che sembrano perfetti. In questo modo si può dare anche al venditore di reclamare sul vettore.

 

Certo, bisogna capire come fare nella situazione attuale dove, corriere o postino, si accertino dalla presenza del destinatario e firmano in sua vece... in quel caso come poter reclamare? Questa è una cosa che anche io mi chiedo...


^____^

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Qui ventum seminabunt et turbinem metent
Messaggio 15 di 27
Ultima risposta

Rif.: Codice civile art 1510 comma 2, cede realmente la responsabilità di smarrimenti all'acquirent

giupa0
Utente della Community
Ciao,non ho potuto dire nulla al postino poiché non ha nemmeno aspettato che arrivassi al cancelletto di casa, ha infilato la busta nella cassetta dei pacchi, quando sono arrivata infatti era già in macchina e mi ha detto che "aveva già fatto tutto lui al posto mio", ha sfacciato via e quando ho aperto la cassetta dei pacchi ho trovato la sorpresina.
Purtoppo quel postino è sempre di corsa, firma sempre lui e se ne va alla velocità della luce. Proverò lo stesso ad aprire questo reclamo e vediamo come va. Grazie ancora.
Messaggio 16 di 27
Ultima risposta

Rif.: Codice civile art 1510 comma 2, cede realmente la responsabilità di smarrimenti all'acquirent

Una domanda, ma le boccette erano rotte ed avevano un qualche imballo al loro interno oltre che la normale busta di spedizione?

Messaggio 17 di 27
Ultima risposta

Rif.: Codice civile art 1510 comma 2, cede realmente la responsabilità di smarrimenti all'acquirent

giupa0
Utente della Community
La busta era la solita gialla imbottita delle poste, e no, non erano imballate le boccette, il tappo era svitato (o forse si è ammaccato durante la spedizione e si è aperto). Alla fine mi sono "accordata" con il venditore, la prossima volta che comprerò da lui mi farà uno sconto... non sono troppo entusiasta ma era veramente arrogante e non avevo voglia di stare a discutere... minacciava denunce a caso perché insinuava che fossi una ladruncola e che appunto chiedendo un rimborso stessi trattenendo un oggetto suo e quindi potevo essere denunciata per furto e appropriazione bla bla bla... lascio stare che è meglio, con certa gente preferisco non averci a che fare.
Messaggio 18 di 27
Ultima risposta

Rif.: Codice civile art 1510 comma 2, cede realmente la responsabilità di smarrimenti all'acquirent

Allora non comprargli più niente, sconto o non sconto. Tanto i rapporti sono tesi e basta. Comunque in casi come questi la maggior parte delle volte è colpa del corriere che maltratta i plichi.

 

Tuttavia qui ricadiamo nei casi che citava l'amico Moria: spedizioni inadeguate per oggetti e merci del genere. Per rincorrere la spedizione economica si arriva a spedire con formule inadatte e rischiose.

Messaggio 19 di 27
Ultima risposta

Rif.: Codice civile art 1510 comma 2, cede realmente la responsabilità di smarrimenti all'acquirent

giupa0
Utente della Community
Buongiorno a tutti, vi scrivo oggi perché ho letto una cosa molto interessante che mi ha però incasinato le idee riguardo a questo argomento
Un utente dice al venditore che non ha ricevuto il pacco con posta 4 e al venditore viene poi detto quanto segue:

Come venditore sei obbligato dal Codice Civile alla consegna, ti liberi da questo obbligo solo affidando DIMOSTRABILMENTE la consegna ad un vettore, se non puoi dimostrare di averlo affidato al vettore non ti liberi mai dell'obblighi di consegna.

Se è davvero così l'articolo 1510 vale solo per i pacchi tracciati e
Ragionandoci su penso che abbia senso la risposta che hanno dato al venditore, lui non dimostra di averlo consegnato alle poste (vettore) per cui potrebbe a che non averlo spedito o aver spedito altro.
Cosa ne pensate?
Messaggio 20 di 27
Ultima risposta