in data 15-04-2013 12:02
Salve a tutti,
Una domanda fiscale!
ma il corrispettivo di una transazione effettuata a seguito di una vendita on-line quando va segnato sul registro.
Il giorno che si ricevono i soldi?
il giorno che si spedisce?
o il giorno che il cliente riceve la merce?
Grazie 'per l'attenzione
in data 22-04-2013 15:13
la data emissione fattura e la data del pagamento sono due cose diverse, non devono per forza coincidere
"Io credo che nel 1972 neanche immaginavano come sarebbe evoluto il mondo del commercio con l'online."
il ’72 è solo la data di “nascita” del decreto, non tutte le leggi mantengono la stesura originale.... nel tempo si evolvono con aggiunte e/o eliminazioni parziali o totali,
che io sappia il decreto iva ha aggiornamenti praticamente ogni anno (anche lo scorso 2012),
sarebbe veramente il caos se ogni volta riscrivessero un nuovo decreto iva partendo da zero (idem tutte le altre leggi)
per quanto riguarda i corrispettivi, ricapitolando :
“L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.”
art. 22 D.P.R. n. 633/1972
(quindi di festivo le fai il gg dopo e volendo anche quelle di oggi le puoi inserire domani con data di oggi….)
per operazioni si intende cessioni di beni e “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.”
art. 6 D.P.R. n. 633/1972
quindi si può usare la data di spedizione o la consegna a meno che avete aderito al regime iva per cassa (32-bis del Dl 83/2012) in questo caso l’iva è esigibile dal momento dell’effettivo incasso, quindi vanno registrati alla data del pagamento
per quanto riguarda Paypal è un istituto di credito lussemburghese ovvero una banca (infatti sono costi esenti iva art 10), ai fini del pagamento è un conto come un altro
per quanto riguarda le spese postali NON sono anticipate dal venditore (a parte nel contrassegno) perché il venditore prima incassa il pagamento dell’oggetto e poi paga la spedizione in posta
"Spese postali: inoltre, ammette il Ministero delle Finanze che molto spesso le condizioni contrattuali di vendita stabiliscono che le spese postali di spedizione siano a carico dell'acquirente.
Quando esiste effettivamente tale condizione di anticipazione di spese postali per conto del cliente esse non rientrano nell'imponibile IVA (art. 15,3 DPR 633/73)"
RISOLUZIONE MIN.FIN. 502030
in data 22-04-2013 15:19
in riferimento al regime iva per cassa (32-bis del Dl 83/2012)
http://www.misterfisco.it/saggi/regime-iva-per-cassa.asp
“prevedendo che il momento del pagamento effettuato non in contanti il cedente o prestato dovrà fare riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accredito del corrispettivo.
In particolare l’Agenzia ha indicato che per quanto riguarda i pagamenti effettuati con assegni bancari o circolari i corrispettivi si devono considerare percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del contribuente ovvero alla consegna del titolo. Non risulta pertanto rilevante il fatto che l’assegno bancario o circolare risulti versato sul conto corrente in un momento successivo.
Per quanto riguarda invece il pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario l’Agenzia ritiene che il momento del pagamento del corrispettivo debba essere individuato nella data di accredito nel conto corrente delle somme, non rilevando in tal senso né la data della valuta (dal quale decorrono gli interessi) né la data di ordine del bonifico e neppure la data il cui l’istituto di credito informa il contribuente dell’avvenuto accredito.
Per quanto sopra il contribuente dovrà monitorare i propri conti correnti bancari al fine di rilevare tempestivamente il momento in cui l’incasso avviene determinando così l’esigibilità dell’imposta.”
dall'ade
"Attenzione: per il fornitore dei beni o prestatore di servizi (che non abbia a sua volta scelto il “cash accounting”) il diritto alla detrazione segue le regole ordinarie. L’imposta è, cioè, detraibile a partire dal momento in cui l’operazione si considera effettuata, a prescindere dal pagamento."
regole ordinarie x vendita di beni = spedizione
in data 22-04-2013 16:46
Quindi, se ho capito tutto correttamente, non avendo aderito a nessun regime particolare (quindi tanto meno al regime iva per cassa) si può stare tranquilli se si registrano i corrispettivi il giorno della spedizione? (o al massimo il giorno successivo ma con data del giorno prima).
Fino ad ora ci sono state opinioni abbastanza contrastanti, ma se per operazione si intende la spedizione per beni mobili, per un oggetto in prevendita, posso incassare oggi e spedire tra due mesi, annotando solo a tale data futura l'importo sul registro dei corrispettivi.
Antonello.
in data 22-04-2013 18:53
Secondo me no, perche' hardwer pc, per quanto riguarda l'art. 6
"per operazioni si intende cessioni di beni e “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.”
art. 6 D.P.R. n. 633/1972"
Ha dimenticato il comma in cu si dice, chiaramente che, nel caso in cui il pagamento avvienga prima della spedizione, le cessioni dei beni si considerano effettuate al momento del pagamento.
in data 24-04-2013 10:38
non mi risulta,
questo l'art 6 aggiornato 2012:
http://www.gbsoftware.it/legginotizia.asp?idnews=2645
a quale comma ti riferisci?
in data 24-04-2013 11:24
Fino ad ora ci sono state opinioni abbastanza contrastanti, ma se per operazione si intende la spedizione per beni mobili,
si, più precisamente:
sui corrispettivi va annotata l'operazione entro il giorno lav. successivo, nei nostri casi l'operazione è la cessione di beni mobili e la cessione di beni mobili avviene con la spedizione
per quanto riguarda prevendita e drop-shipping bisognerebbe approfondire , sicuramente ci sono altre leggi/artt da considerare (anche x' in quel caso stai cedendo un bene che non hai ancora)
probabilmente resta cmq l'obbligo dei 30gg per la consegna del bene e quindi a quel punto anche della registrazione (diversamente potresti non spedire mai e tenere l'incasso per mesi ; ) ),
ripeto: andrebbero recuperate la normativa di riferimento
in data 24-04-2013 11:56
"e la cessione di beni mobili avviene con la spedizione"
In termini giuridici il termine cessione non attiene alla fisicità del prodotto e alla consegna ma al passaggio dei diritti di proprietà.
Per le vendite con pagamento anticipato la cessione è il momento del pagamento, a prescindere se sia prevendita o meno. Per le vendite con pagamento posticipato la cessione si ha con la consegna (o erogazione del servizio se non si tratta di beni tangibili). Ecco perchè se vai al bar a prendere un caffè che pagherai sul conto a fine mese il barista ha comunque l'obbligo dell'emissione dello scontrino.
I corrispettivi seguono questa logica.
Per i contrassegni non ho un'idea precisa. Forse la cosa migliore per chi vende in contrassegno è tenere un'apposita colonna e registrare al momento dell'ordine per poi stronare l'eventuale reso, o (ma può essere una forzatura per il fisco, anche se la cosa più logica) registrare al momento della consegna annotando come debitore il corriere che incassa per voi.
Non so se è già stato detto o meno (non ho letto tutto) ma al limite mi ripeto:
Non confondiamo poi la fatturazione dei fornitori con la vendita al dettaglio. Innazitutto le fatture non attengono alla compilazione del registro dei corrispettivi ma appunto al registro delle fatture. La fattura con documento di trasporto deve essere emessa entro il mese di cessione, la fattura immediata (accompagnatoria) va emessa al momento della cessione. Il pagamento delle stesse non ha nessuna attinenza con la data di emissione (tant'è che l'introduzione dell'iva per cassa serve proprio in quei tanti casi di fatturazione con pagamenti estremamente differiti nel tempo che prima implicavano l'immediata anticipazione di tutto l'importo iva)
saluti
in data 24-04-2013 12:09
grazie leo-one! Hai dato voce ai miei pensieri... io non ne sono stata capace... :-x
in data 30-04-2013 14:45
Per i contrassegni non ho un'idea precisa.
non servono nuove idee basta seguire le normative esistenti
in ambito corrispettivi più che prendere come riferimento il decreto iva ...
in data 30-04-2013 14:50
In termini giuridici il termine cessione non attiene alla fisicità del prodotto e alla consegna ma al passaggio dei diritti di proprietà.
l'ordinamento giuridico include il decreto iva sopracitato che tratta nello specifico l'argomento in questione (corrispettivi)
è vero che la "cessione" è il "passaggio diritti di proprietà" (come indicato da art2) ma il decreto specifica chiaramente quando questa passaggio di proprietà è da ritenersi effettuato:
"Le cessioni di beni" =passaggio dei diritti di proprietà "si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.”
art. 6 D.P.R. n. 633/1972